12 marzo – Coronavirus: altre misure di legge

++ COSA è CAMBIATO dal 10 marzo 2020? ++

  • – POSSO USCIRE di CASA ?
  • – posso portare il cane fuori?
  • – posso ordinare la pizza a casa?
  • – posso andare a fare la spesa?
  • – posso andare a comprare il giornale?
  • – mi arrestano senza autorizzazione?
  • – posso andare ad assistere un genitore/nonno anziano?

La NUOVA LEGGE “RESTO a CASA”, valida dal 10 marzo 2020, resta in vigore, QUI ci sono i chiarimenti a tutte le domande qui sopra:
https://www.marcogiordano.net/2020/03/10/coronavirus-nuovo-decreto-cosa-possiamo-o-non-possiamo-fare/

++ LE NOVITA’ dal 12 marzo 2020: NEGOZI e BAR CHIUSI ++

Sono stati chiusi tutti i negozi e sospese tutte le attività commerciali. Sono inoltre completamente sospese le attività dei servizi di ristorazione, quindi restano chiusi anche bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e simili. Sono sospese tutte le attività inerenti ai servizi alla persona, resteranno quindi chiusi parrucchieri, Barbieri, estetisti e servizi simili.

(articolo 1 commi 1, 2, 3 del decreto-legge 11 marzo 2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

++ RESTANO APERTI: ++

Restano ovviamente aperte solo le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (pompe di benzina, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole).

Restano Inoltre aperti :

  • – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • – Commercio al dettaglio di  ferramenta, vernici, vetro piano  e materiale elettrico e termoidraulico;
  •  – Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 
  • – Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; 
  • – Commercio al dettaglio  di articoli medicali e ortopedici  in esercizi specializzati; 
  • – Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; 
  • – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; 
  • – Commercio al dettaglio di  saponi, detersivi, prodotti  per la lucidatura e affini; 
  • – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto effettuato via internet; 
  • – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto effettuato per televisione; 
  • – Commercio  al dettaglio  di qualsiasi tipo  di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

(articolo 1 commi 1 e 4 del decreto-legge 11 marzo 2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

++ INUTILE ASSALTARE I SUPERMERCATI ++

Tutto il settore produttivo agro-alimentare continua a funzionare, così come il trasporto di merce in tutta Italia. Quindi tutti i supermercati, i negozi alimentari, le farmacie, e le altre attività sopra indicate di prima necessità, continueranno ad essere regolarmente rifornite. Non è quindi necessario precipitarsi nei supermercati per accumulare scorte.

(articolo 1 commi 1 e 4 del decreto-legge 11 marzo 2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

++ CONSEGNE a DOMICILIO ++

Resta CONSENTITA la consegna a domicilio anche nel campo della ristorazione, pur sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

(articolo 1 comma 2 del decreto-legge 11 marzo 2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

++ Banche, uffici pubblici e simili ++

Restano garantiti, pur sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari e finanziari e quelli assicurativi. Anche le pubbliche amministrazioni continuano a svolgere le prestazioni di servizi ordinarie. 

(articolo 1 commi 4 e 6 del decreto-legge 11 marzo 2020)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg

Informativa del 12 marzo 2020 a cura di Marco Giordano
(Giornalista iscritto all’Ordine con tessera n. 168854)

Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *